28/01/2020

Il Protocollo tra la diocesi e la procura di Parigi: una capitolazione?

Par l'abbé Alexis Campo

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Di Padre Alexis Campo
 

5 settembre 2019. Agitazione nel mondo ecclesiastico: La Procura della Repubblica del Tribunal de Grande Instance (Tribunale di primo grado per le controversie fra privati) di Parigi, rappresentata dal suo procuratore, sig. Rémy Heitz, e l’Arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit, hanno firmato nei locali dell’Arcivescovado un Protocollo, « storico » secondo La Croix del 6 settembre 2019, finalizzato alla trasmissione delle denunce di reati sessuali alla Procura della Repubblica, in caso di segnalazioni ricevute dalla Diocesi di Parigi non appena esse appaiono « probabili », anche se la presunta vittima non ha presentato una denuncia. La bozza di questo protocollo è entrata in vigore nel dicembre 2018, poco dopo l’entrata in carica del nuovo procuratore. Il nuovo procuratore ha accelerato la firma di questo protocollo per ottenere il primato sui media: un progetto simile era infatti in circolazione anche per le diocesi di Grenoble, Valence e Gap.
Si tratta di un documento conciso, di tre pagine. Il Protocollo ha la durata di un anno, ad experimentum. Si compone di quattro articoli: campo di applicazione, trasmissione della segnalazione, informazioni sugli eventuali provvedimenti, esito. L’obiettivo del protocollo è quello di creare « le condizioni per un rapporto di fiducia a lungo termine » tra le due istituzioni. Un vescovo ausiliare, che è anche vicario generale, « è specificatamente incaricato dall’arcivescovo di Parigi per il coordinamento delle azioni nella diocesi » in materia. L’altro interlocutore è il sostituto procuratore incaricato della prima divisione della procura. L’obiettivo è quello di facilitare la denuncia – con maggiore professionalità – non solo in caso di crimine o di delitto (ai sensi del diritto penale francese) ma anche di qualsiasi reato sessuale, senza avvertire immediatamente la persona sotto indagine (non c’è l’obbligo di adottare misure precauzionali preventive). Si tratta di un vincolo per la diocesi di Parigi, poiché il Protocollo siglato va al di là di quanto richiesto dalla legge. In cambio, la procura si è impegnata a trattare rapidamente le denunce e a fornire elementi di risposta: la diocesi non ha accesso al fascicolo, ma è informata dell’esito dell’indagine (« in quasi tutti i casi viene chiusa senza ulteriori azioni », precisa una persona informata sull’accordo). 


 
Il segreto del confessionale sotto la pressione dei giudici

Il documento che si esamina contiene un’unica nota, che fa riferimento a una Circolare del Ministero della Giustizia dell’11 settembre 2004 sul segreto professionale dei ministri del culto e sulle perquisizioni e i sequestri nei luoghi di culto[1]. Padre Bernard du Puy-Montbrun, che ha fatto una critica testuale al Protocollo[2], ritiene che l’interpretazione data a questa circolare nel Protocollo trascuri il segreto professionale e condanni la mancata divulgazione di fatti noti. 
Tuttavia egli sottolinea che la giurisprudenza della Corte di Cassazione non obbliga la denuncia di una persona, ma piuttosto la denuncia di un’aggressione (cioè del fatto incriminato senza rivelarne il possibile responsabile[3]). Il Protocollo non considera questo aspetto. Il segreto della confessione, nonostante le pressioni dei giudici[4], rimane in ogni caso assoluto e inviolabile, come ci ricorda la Penitenzieria Apostolica[5].

Rinuncia all’indagine preliminare canonica

La diocesi di Parigi ha dato quindi il via ad altre diocesi: La diocesi di Lione applicherebbe gli stessi principi senza firmare un protocollo; i vescovi di Gap, Grenoble e Valence hanno firmato, venerdì 22 novembre 2019, un protocollo con il pubblico ministero della Corte d’appello di Grenoble; altre diocesi vorrebbero seguire l’esempio, ma il pubblico ministero locale non si degna neanche di rispondere alle loro richieste. 
Concretamente, la diocesi di Parigi ha rinunciato al diritto proprio della Chiesa, cioè a svolgere l’indagine preliminare prevista nel diritto canonico al canone 1717 del Codice del 1983. Questo canone e la sua attuazione sono indubbiamente poco conosciuti nonostante i richiami delle autorità canoniche. L’arcivescovo Aupetit ritiene che « non abbiamo i mezzi della polizia per indagare », il che è parzialmente falso: I buoni canonisti del settore sono ben consapevoli che le indagini preliminari da loro svolte, « prima di informare » le autorità amministrative (rinvio al Cellule départementale de recueil de traitement et d’évaluation, CRIP) o giudiziarie (rinvio al pubblico ministero) [6], consentono di verificare in modo approfondito la plausibilità dei fatti denunciati, avendo cura di non pronunciarsi sulla colpevolezza dell’indagato, valutazione riservata ai processi penali, in quanto l’imputato può essere assistito da un canonista. « Questa ricerca deve rimanere confidenziale e non deve compromettere la reputazione delle persone interessate [canone 220] [7]. In questo, i canonisti sul campo seguono le direttive della Conferenza Episcopale di Francia… Papa Francesco ricorda ai vescovi di rispettare la presunzione di innocenza[8].

È vero che, per riflesso anti-giuridico, alcuni vescovi e i loro staff sono tentati di mandare in corto circuito il vicario giudiziario o il cancelliere, nella confusione del momento dettata dalla paura dei media. Questi ultimi a volte cercano di raddrizzare le cose dopo il fatto, come meglio possono.  Altri sono inclini a preferire il protocollo parigino piuttosto che sprofondare in un dilettantismo che sfiora il ridicolo. Due procuratori recentemente andati in pensione ci hanno detto che i vescovi sono un po’ ingenui ad affidarsi alla procura. È vero anche che non è di competenza delle autorità canoniche, nella fase dell’istruttoria, valutare se i fatti siano o no prescritti dal diritto francese, essendo peraltro il calcolo piuttosto complesso; ma la questione nel diritto ecclesiastico viene sollevata solo dopo che l’indagine canonica ha concluso – o meno – la fase di accertamento della verosimiglianza dei fatti. In certi casi, la Congregazione per la Dottrina della Fede può addirittura revocare la prescrizione e richiedere un processo penale canonico per via amministrativa o giudiziaria.

La legge innata e propria della Chiesa

Questo Protocollo rivela che “la Chiesa che è in Francia” rinuncia al suo diritto innato e proprio per sottomettersi al Cesare del momento. Il canone 1311 del Codice di diritto canonico si afferma questo principio fondamentale:  » La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. ». Questo canone, preambolo del libro VI del Codice di diritto canonico del 1983, dedicato al diritto penale della Chiesa cattolica[9], è stato analizzato dal preside emerito della Facoltà di diritto canonico dell’Istituto cattolico di Tolosa, Étienne Richer, nel suo libro La lumière montre les ombres. Crise d’efficience et fondements du droit pénal de l’Église (La luce mostra le ombre. La crisi dell’efficienza e i fondamenti del diritto penale della Chiesa)[10]. Questo canone è quindi fondamentale. Si tratta di una affermazione di principio molto vicina, nella sua formulazione, al canone 2214 § 1 del Codice del 1917: « È diritto della Chiesa nativo, proprio e da chiunque indipendente, reprimere i delitti dei suoi sudditi con pene spirituali o temporali ».

L’esegesi di questo canone rinvia al comune fondamento dottrinale della Chiesa come società perfetta. L’enciclica Immortale Dei di papa Leone XIII è una riaffermazione da parte del Magistero pontificio della teoria della societas perfecta[11] nel diritto pubblico ecclesiastico che irrigava la dottrina penale canonica prima della codificazione Pio-Benedettina (DS 3167). Il Codice del 1917, non menziona espressamente la Chiesa come « societas perfecta », ma la Costituzione apostolica di promulgazione fa uso di tale espressione. 

Il potere penale della Chiesa è « innato » (nativum): tale aggettivo sottolinea che questo potere viene dall’origine della Chiesa, ex sua origine. Tale potere è « proprio » (proprium), insito nella sua natura, cioè non è né vicario, né delegato, né concesso da alcuna altra autorità[12]. Infine, è « indipendente » da ogni autorità umana. La Chiesa possiede quindi questo potere autonomo e libero e lo esercita indipendentemente dallo Stato. Va aggiunto che alcuni reati sono specifici della vita della Chiesa, come la maggior parte dei delicta graviora, come per esempio la violazione del sigillo sacramentale, la registrazione e la divulgazione di una confessione sacramentale, la profanazione di specie sacre. Tutti questi reati molto gravi non sono riconosciuti dalle giurisdizioni laiche.

Il Protocollo del 5 settembre 2019 è dunque una capitolazione?

Con questo atto, la Chiesa si relega al rango di semplice associazione, nel panorama francese (le associazioni diocesane sono le associazioni cultuali della Chiesa cattolica romana scaturite da Modus vivendi del 1923). La Chiesa (universale) che è in Francia, diventa la Chiesa di Francia, secondo le consolidate tradizioni gallicane. Per Emmanuel de Valicourt, professore all’Institut Catholique de Paris, l’acquiescenza delle autorità ecclesiastiche allo status di diritto comune per le associazioni è fatta « nella grande preoccupazione di imitare la norma civile, animata da un secco positivismo »[13]. Queste autorità hanno interiorizzato gli attuali sistemi giuridici di separazione e acconsentono al « funzionamento secolarizzato, essenzialmente positivista, per facilitare il rapporto tra la Chiesa e lo Stato »[14]. Il processo di secolarizzazione morbida descritto da questo ragionamento giuridico è arrivato a termine? Oppure invece il Protocollo esaminato è semplicemente un altro atto in una capitolazione senza fine?

[1]. Circolare relativa al segreto professionale dei ministri del culto e alle perquisizioni e sequestri nei luoghi di culto, Bulletin officiel du Ministère de la Justice, n° 95, 1 luglio – 30 settembre 2004, CRIM 2004-10 E1/11-09-2004 NOR : JUSD0430163C.

[2].  . « Protocole entre le diocèse de Paris et le parquet: la peur est mauvais conseillère » (Il protocollo fra la diocesi di Parigi e la Procura: La paura è una cattiva consigliera), 27 settembre 2019, La rivista Liberté politiquepubblica una versione aggiornata nel suo numero 83 del dicembre 2019.

[3]. Cass. Crim. 27 febbraio 2001, (n. 00-84-523), Bull. crim. n. 48).

[4]. Il 23 maggio 2014, una decisione della Corte suprema dello Stato della Louisiana ha stabilito che un sacerdote può essere costretto a rivelare ciò che gli è stato confidato in confessione se si tratta di abusi sessuali.

[5]. Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e sull’inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019.

Il 7 giugno 2018 il Territorio della Capitale Camberra ha votato per richiedere ai sacerdoti di denunciare qualsiasi abuso sessuale su minori di cui vengano a conoscenza, anche in confessione. La Chiesa anglicana australiana, nel luglio 2014, ha permesso ai suoi sacerdoti di divulgare informazioni portate alla loro attenzione in confessione alla magistratura laica su reati gravi come la pedofilia o la pedopornografia.

[6]. “Directives pour le traitement des cas d’abus sexuel commis par des clercs à l’égard de mineurs”  (Linee guida per il trattamento dei casi di abusi sessuali commessi da chierici nei confronti di minori), Bulletin Officiel de la Conférence des évêques de France n. 60 ter del 9 ottobre 2018.

[7]. “Directives pour le traitement des cas d’abus sexuel commis par des clercs à l’égard de mineurs”  (Linee guida per il trattamento dei casi di abusi sessuali commessi da chierici nei confronti di minori), Bulletin Officiel de la Conférence des évêques de France n. 60 ter del 9 ottobre 2018.

[8]. Lettera Apostolica in forma di motu proprio Vos estis lux mundi, art. 12 § 7. Il termine non canonico di presunzione di innocenza appare per la prima volta in un documento pontificio, che in questo caso è una legge di portata universale.

[9]. Per quanto riguarda l’influenza del cardinale Ratzinger a favore della revisione (purtroppo interrotta) del sistema penale canonico, si veda l’articolo di S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, consultando la pagina del sito vaticano.

[10]. Presses universitaires de l’Institut catholique de Toulouse, 2017.

[11]. Cioè, società piena, fra Stato e Chiesa, ciascuno dotato nel suo rispettivo ordine del pieno – perfetto – possesso di tutte le facoltà proporzionate al proprio scopo, detta « società perfetta ».

[12]. Alphonse Borras, Les sanctions dans l’Église, edizioni Tardy, 1990, p. 202.

[13]. Pagina 596 della sua interessantissima tesi di laurea discussa il 7 dicembre 2016 presso la Facoltà di Diritto Canonico dell’Istituto Cattolico di Parigi, intitolata La société parfaite, catégorie de la modernité, catégorie théologique, inedita. Ci riferiamo a questa tesi per le sfumature teologiche che non possiamo sviluppare qui.

[14]. Op. cit. p. 697.