01/11/2021

Le contemporanee vicissitudini del diritto penale della Chiesa

Par Père Alexis Vernet

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La CIASE (Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa in Francia 1950-2020, detta «Commissione Sauvé») ha pubblicato il suo rapporto il 5 ottobre 2021, dopo tre anni di lavori, su richiesta della Conferenza episcopale francese (CEF). L’emozione era al culmine ed il linciaggio mediatico è stato abilmente orchestrato. La lista delle 45 raccomandazioni sciorina alcune sciocchezze tra le quali le eccezioni al segreto della confessione. Mons. de Moulins-Beaufort, presidente della CEF, ha reagito immediatamente, ricordando come il segreto sacramentale sia più forte delle leggi della Repubblica, il che ha provocato una crisi, conclusasi con un atto di pentimento, ciò cui gli ecclesiastici sono soliti, senza badare al c. 1311.

Lo spirito del Consiglio

Abbandoniamo questi intrighi per volgerci verso le cause delle disfunzioni originarie del diritto penale della Chiesa da oltre cinquant’anni (diritto, riguardante, è bene ricordarlo, prima di tutto i reati contro la fede… secondariamente quelli contra sextum). Per questo noi ci appoggeremo all’analisi della crisi d’efficienza della legislazione penale canonica d’Étienne Richer, sacerdote e decano onorario della facoltà di diritto canonico dell’Istituto cattolico di Tolosa[1]. Il bilancio è duro: «Se la Chiesa non ha affatto la vocazione di punire ed a fortiori meno ancora quella di punire per punire, essa non è per questo capace d’ignorare i reati qualora commessi da propri membri. Lasciare impuniti o senza misure proporzionate i comportamenti incriminati da parte della legislazione canonica rivelerebbe un rifiuto della giustizia a spese delle vittime, che si tratti di persone o istituzioni. La Chiesa non ha nemmeno la vocazione […] a lasciare che i fedeli nel suo seno siano oggetti d’accuse […] senza discernere annessi e connessi e senza vigilare sul rispetto del diritto naturale ad una difesa e su di un processo equo. Tra lassismo e rigorismo si situa lo spazio del diritto e della giustizia».

La costituzione apostolica Sacræ disciplinæ leges del 25 gennaio 1983 precisa che il nuovo Codice per la Chiesa latina «ha posto in atto lo spirito del Concilio. […] In un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè l’ecclesiologia conciliare. […] Ne risulta che ciò che costituisce la novità fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, specialmente per quanto riguarda l’ecclesiologia, costituisce altresì la novità del nuovo Codice». Tra gli elementi, che caratterizzano questa ecclesiologia, v’è la dottrina della Chiesa come comunione. Così teologi, storici e canonisti sono stati scelti per partecipare al lavoro di revisione completa del Corpus delle leggi canoniche del 1917, ancora in vigore dopo il Concilio: era necessario che i lavori, precedenti il nuovo Codice, poggiassero sul Concilio, una volta compiuto. Bisogna pertanto riprendere il filo dei lavori, non tanto nella stesura di quest’opera lunga e complessa quanto nella sostanza stessa delle leggi penali elaborate sotto l’ispirazione della dottrina della Chiesa come comunione.

Étienne Richer dà il polso della situazione nel suo libro relativo alla crisi d’efficienza del diritto penale nella Chiesa: «Gli anni dell’immediato post-Concilio, che furono anche quelli della revisione del Codice, furono segnati, tra l’altro, dal rafforzarsi di una tendenza, che, forte di una sorta di visione romantica della comunione ecclesiale, era incline a mettere piuttosto in ombra l’aspetto disciplinare, normativo ed istituzionale della Chiesa e della sua vita al punto da non lasciare molto spazio alla disciplina ed al diritto in generale ed a fortiori a tutto ciò che riguardasse le sanzioni in particolare[2]».

Il diritto penale svalutato nel Codice del 1983

Il Codice del 1983 si limita a 89 canoni e 2 parti nel Libro VI, quello dedicato alle sanzioni nella Chiesa, escludendone qualsiasi definizione dottrinale. Al confronto, quello del 1917 trattava di diritto penale in 220 canoni e 3 parti nel libro V sui reati e sulle pene. La materia è stata dunque nettamente rimaneggiata da un Codice all’altro, ponendo un’accentuata attenzione all’utilità pastorale del diritto penale su spinta della corrente detta «pastoralista» del gesuita Peter Huizing, sostenuto dalla rivista Concilium. Solo le eccezioni alle norme, la possibilità di non ricorrere ai processi ed alle sanzioni canoniche, l’alleggerimento delle formalità giuridiche hanno importanza pastorale.

Ciò significava dimenticare che la giustizia, le norme generali, i processi, le sanzioni, ogni volta che si rendano necessarie, sono richieste nella Chiesa per il bene delle anime. Il canone 6 del nuovo Codice aveva abrogato espressamente l’intera normativa penale sussistente in precedenza. I lavori preparatori sono stati lunghi e le discussioni sono apparse sulla rivista Communicationes, pubblicata dal Consiglio pontificio per i testi legislativi nei numeri relativi alle annate 2012-2017. Tali dibattiti hanno posto in luce delle questioni fondamentali, a cominciare dall’esistenza stessa del diritto penale nella Chiesa. Il problema circa l’utilità di mantenere un diritto penale dopo il Concilio Vaticano II è stato posto durante i lavori di elaborazione del Codice.

Per la scuola di diritto pubblico ecclesiastico, che ha conosciuto il suo apogeo negli anni precedenti il Codice del 1917, testo ch’essa influenzò profondamente, l’esistenza di un diritto penale nella Chiesa era evidente. Oltre alla tradizione storica della disciplina penitenziale nella Chiesa primitiva e durante l’alto Medioevo, tale scuola sosteneva che la Chiesa costituisse una società giuridicamente perfetta proprio come lo Stato e che la natura propria di ogni società fosse quella di possedere un potere coercitivo sui suoi membri. Il Codice del ‘17 si collocava in questa prospettiva, specialmente il suo libro V, il cui c. 2214 § 1 affermava il diritto proprio ed originario della Chiesa a ricorrere al potere coercitivo.

A questa ecclesiologia fondata sull’idea di società perfetta si oppone un’ecclesiologia fondata sulla nozione di comunione, di cui grandi promotori sono il card. Antonio Rouco Varela, Libero Gerosa ed Eugenio Correco[3]. Questa scuola, fautrice di una Chiesa-Popolo di Dio contro la Chiesa-gerarchia del Codice del ’17, s’interroga sul mantenimento del potere coercitivo nella Chiesa. Questo potere sconfina in quanto di competenza del potere civile e contraddice la dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II. «È pertanto l’intero diritto penale, che, secondo questa teoria, deve perdere la propria natura retributiva, per divenire un sistema penitenziale sui generis, nel quale la sanzione principale, la scomunica latæ sententiæ, ha soltanto un effetto dichiarativo di una situazione di non comunione, in cui lo stesso interessato si è posto»[4].

Malgrado tutto, il diritto penale viene mantenuto in extremis, ma al ribasso. Il primo canone del Titolo I della Prima Parte del Libro VI c. 1311, la cui stessa presenza è considerata un miracolo, non sarebbe che vestigia sorpassate di natura «giusnaturalista», incompatibili con la lettura del Concilio Vaticano II e con la nuova concezione di diritto ecclesiale; questo canone «non amato» però fondamentale viene formulato così: «La Chiesa ha il diritto innato e proprio di perseguire con sanzioni penali i fedeli che peccano». Ma tale diritto penale viene relegato ad un ruolo suppletivo. Così «sembrava venir cacciato il più lontano possibile dietro la legge imperiosa della carità» (Olivier Échappé).

La riforma «reazionaria» del 2021, preparata da Benedetto XVI

Papa Benedetto XVI ha posto uno sguardo critico in questi termini: «Il Diritto penale canonico sino alla fine degli anni Cinquanta ha funzionato; certo, non era perfetto – in molti punti lo si potrebbe criticare – ma in ogni caso veniva applicato. A partire dalla metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa del diritto, ma una Chiesa dell’amore; che non dovesse punire. Si spense in tal modo la consapevolezza che la punizione può essere un atto d’amore. […] Nel passato c’è stata un’alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena. E in fin dei conti anche un restringimento del concetto di amore […], che è amore della verità[5]». Una Chiesa che disprezza la sua legge avrebbe tutte le chance per essere non una Chiesa di carità, bensì una Chiesa dell’arbitrio.

Il rimaneggiamento dell’ordinamento canonico è stato dunque tale che il nuovo sistema penale ha iniziato praticamente «da zero» dopo il 1983. «Il numero dei reati conclamati era stato ridotto in maniera drastica ai soli comportamenti di eccezionale gravità e l’imposizione delle sanzioni soggette ai criteri di valutazione dell’Ordinario [il vescovo, per brevità], che erano inevitabilmente differenti[6]». Il Segretario del Consiglio Pontificio per i Testi legislativi aggiunge: «Certi canoni dello stesso Codice contengono in effetti degli inviti alla tolleranza, che potrebbero talvolta essere indebitamente visti come la volontà di dissuadere l’Ordinario dal ricorrere a sanzioni penali, anche laddove ciò fosse necessario per esigenze di giustizia».

Il compianto card. De Paolis parlava di «inadeguatezza del sistema penale». Il card. Ratzinger ha inviato una richiesta il 19 febbraio 1988, ossia cinque anni dopo la promulgazione del Codice, in cui denunciava le conseguenze negative prodotte da alcune facoltà concesse dal nuovo sistema penale.

La negligenza dei vescovi è stata compensata da una forte accentramento verso le congregazioni romane (per la Fede, per il Clero e per l’Evangelizzazione dei Popoli, dalle quali dipende il 50% delle Chiese particolari) ed un’inflazione di testi correttivi. Concretamente, a livello ufficiale, le procedure penali sono state così rare da far balbettare i giudici, essendo la giurisprudenza quasi inesistente.

Per questo davanti alla miseria del diritto penale Benedetto XVI intraprese una profonda riforma del libro VI. Dopo dodici anni di lavori il nuovo Libro penale è stato promulgato ed entrerà in vigore l’8 dicembre 2021: è di fatto un ritorno allo spirito del diritto penale del 1917 tanto denigrato negli anni postconciliari.

Padre Alexis Vernet


[1] La lumière montre les ombres. Crise d’efficience et fondements du droit pénal de l’Église [La luce mostra le ombre. Crisi d’efficienza e fondamenti del diritto penale della Chiesa], Les Presses Universitaires / Istituto cattolico di Tolosa, 2016. Il titolo enigmatico è tratto dalla costituzione Lumen Gentium, 8. L’autore è un testimone privilegiato della crisi attraversata dalla comunità delle Beatitudini.
[2] Op. cit.
[3] « Fondements ecclésiologiques du Code de droit canonique de 1917 » [Fondamenti ecclesiologici del Codice di diritto canonico del 1917], Concilium, 107, 1975. Per un approfondimento della dottrina d’E. Correco e la radicalizzazione teologica delle posizioni del suo maestro tedesco Klaus Mörsdorf, vedere Errazurriz Carlos J., Il diritto e la giustizia nella Chiesa, Giuffrè, 2000.
[4] Échappé Olivier, « Le droit pénal de l’Église » [Il diritto penale della Chiesa] in Droit canonique, sotto la direzione di Patrick Valdrini, Précis Dalloz, 1999 (1989).
[5] Benedetto XVI, Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi, una conversazione con Peter Seewald, Libreria Editrice Vaticana.
[6] Arrieta Juan Ignacio, «L’influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico», La Civiltà Cattolica, 161/5 (2010). La sussidiarietà e la decentralizzazione furono uno dei principi-guida per la revisione del Codice.